Il nuovo Decreto Rilancio, attraverso un rifinanziamento di 650 milioni di euro del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, riconferma per i mesi di aprile e maggio il contributo di 600 euro inizialmente previsto per il solo mese di marzo.
Un importo così consistente dovrebbe garantire la copertura di tutte le richieste, tenuto conto anche dell’ampliamento della platea dei beneficiari, rispetto alle previsioni iniziali, che si è verificato in relazione al contributo di marzo.
Il nuovo intervento normativo abroga l’iniziale previsione, contenuta nel precedente decreto, in base alla quale il bonus poteva essere corrisposto solo ai professionisti non pensionati e che fossero iscritti in via esclusiva ad una Cassa di previdenza privata.
Viene tuttavia mantenuta l’incompatibilità del bonus con la pensione (eccetto i trattamenti pensionistici di invalidità) e viene introdotta una nuova causa di incompatibilità legata al possesso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quindi, sulla base del nuovo dettato normativo, dovrebbero poter fruire del bonus, ad esempio, i professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuario (privi di un contratto a tempo indeterminato), mentre dovrebbero continuare a non percepire l’indennità i professionisti percettori di una pensione di vecchiaia e coloro che svolgono attività di insegnamento con regolare contratto a tempo indeterminato.
Sarà necessaria l’emanazione di un nuovo decreto interministeriale per l’attuazione dell’agevolazione.
Al fine della fruizione del bonus per i mesi di aprile e maggio, permane comunque l’obbligo di rispettare i requisiti economici definiti dal vecchio decreto interministeriale del 28 marzo.
In particolare, possono usufruire del bonus:
I professionisti con reddito complessivo nel 2018 non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata in conseguenza del coronavirus;
I professionisti con reddito complessivo nel 2018 tra i 35.000 ed i 50.000 euro che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività con conseguente calo del fatturato di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.
Coloro i quali non dovessero rispettare tali parametri potranno valutare il diritto a riceve il nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio.
Affronteremo tale argomento in un prossimo articolo.
"Il Commercialista degli psicologi"
di PsyCoworking
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